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A . R . I .

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

COMITATO REGIONALE SICILIA

REGOLAMENTO DELLE SEZIONI A.R.I. SICILIANE

SEZIONE A.R.I. di PALERMO

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPI

La Sezione ARI di PALERMO fu costituita il 19/08/1954 in base agli artt. 50 e 52 dello Statuto Sociale

approvato con D. P. R. 24 novembre 1977, n.1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di

Attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale ha lo scopo di cooperare con la Sede

Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo della Associazione e per il miglior conseguimento

degli scopi di cui all'art.3 dello Statuto Sociale, del Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento

Regionale.

Art. 2 COMPETENZE

Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione ARI costituita nel capoluogo ha

competenza territoriale provinciale, esclusi i Comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi

accordi.

Art. 3 PATRIMONIO

Il patrimonio della Sezione é costituito:

a) dalla biblioteca;

b) da donazioni, lasciti, e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano questi ultimi

persone fisiche o giuridiche);

c)da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;

d) da beni mobili, arredi, e cancelleria;

e) da beni immobili;

f)da tutto ciò che non previsto espressamente alle lettere [c] [d] [e], risulta dal Libro Inventario.

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall’Assemblea Ordinaria

alla costituzione o all'accrescimento di un fondo di riserva.

Ari. 4 AMMISSIONE E QUOTA

Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all’Art. 9 dello Statuto ARI.

La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale, annualmente

fissata e resa nota entro e non oltre i1 31 ottobre di ogni anno, dal Consiglio Direttiva Nazionale. Il versamento

della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente.

A partire da tale data e fino alla data dello avvenuto pagamento, al Socio, non in regola, verranno sospesi tutti i

diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

I soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi, i soci

Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I Soci della Sezione ARI, in regola con i1 pagamento della quota associativa, hanno diritto:

a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei Referendum (solo Soci Effettivi);

b) a ricevere eventuali pubblicazioni di Sezione;

c) a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;

d) a usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo de1l’ARI;

e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le documentazioni varie di proprietà della

Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;

f ) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di

un nuovo Socio o contro la permanenza nell' Associazione di una persona che ritenga priva dei requisiti necessari

o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'ARI.

Art. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE

I Soci della Sezione devono mantenere un comportamento esemplare nello svolgimento dell’attività

radioantistica evitando di dar luogo a rimostranze e lamentele da parte di terzi e di consoci. I soci hanno

l'obbligo di tenere informato il Consiglio Direttivo di Sezione su qualsiasi controversia dovessero loro incorrere

nel corso della loro attività radioantistica ed i casi ritenuti gravi dal Consiglio Direttivo dovranno essere posti al

vaglio del Comitato Regionale. I1 recesso e l’esclusione del Socio avvengono ai sensi dell’Art. 12 lettere a) e

b) dello Statuto ARI e comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione ARI di

appartenenza.

ORDINAMENTO

TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 ORGANI

Sono organi della Sezione:

a) L'Assemblea Generale dei Soci della Sezione;

b) Il Presidente;

c) Il Consiglio Direttivo;

d) Il Collegio Sindacale.

.

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8 COMPOSIZIONE

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse sono composte da tutti i Soci ARI iscritti alla Sezione

in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al

precedente Art. 5.

Art. 9 ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea Ordinaria è convocata una volta all' anno e normalmente entro il 30 Aprile, ma non oltre il

30 Giugno.

Art. 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od il Collegio Sindacale

lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Effettivi

iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di

cui all’art. 5. In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro, e non

oltre, un mese dalla richiesta.

Art. 11 FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo stabilisce, di volta in volta, il giorno, l'ora ed il luogo dell’Assemblea Ordinaria o

straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno. Provvede, altresì, a rendere note tali indicazioni ai soci

mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta, per mezzo di lettera semplice, almeno 20 giorni prima

della data de1l’Assemblea stessa e copia di tale convocazione dovrà essere affissa all’albo dei locali della

Sezione, se esistenti.

Il Socio godente dei diritti, di cui al precedente art. 5, potrà chiedere al Consiglio Direttivo l’inserimento

all’Ordine del Giorno di determinati argomenti. Tale richiesta dovrà essere controfirmata da almeno 5 Soci,

godenti anch' essi dei diritti di cui al precedente art. 5, e dovrà essere posta all'ordine del Giorno alla prima

Assemblea utile della Sezione.

Ad. 12 COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

All’Assemblea Ordinaria dei Soci, devono essere sottoposti:

a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento della Sezione;

b) il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario decorso ed il preventivo dell’esercizio finanziario dell'anno

corrente.

Agli effetti contabili l’esercizio finanziario inizierà il primo Gennaio e terminerà il trentuno di Dicembre.

Dal rendiconto e dal preventivo di spesa deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della

Sezione;

c) la relazione del Collegio Sindacale sull’andamento della gestione contabile;

d) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo, sia dal Collegio Sindacale, che dai singoli

Soci in armonia con il precedente Art. 11

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTTVO

Art. 13 COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da sette Consiglieri eletti per Referendum segreto, personale e diretto

fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed eventi il godimento di tutti i diritti sociali.

Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge, con votazione segreta, fra i suoi componenti:

a) il Presidente

b) un Vice Presidente

c) un Segretario

d) un Cassiere

Nel caso che la Sezione sia composta con meno di 25 Soci, il Consiglio Direttivo dovrà essere composto

da 3 Consiglieri che eleggeranno con votazione segreta fra i suoi componenti:

a) il Presidente

b) un Vicepresidente

c) un Segretario-Cassiere

Il Collegio Sindacale sarà sostituito da un Sindaco Revisore dei conti.

Art. 14 ELEZIONE

Per 1' elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale o del Sindaco – Revisore dei Conti, i Sindaci o il

Sindaco - Revisore dei Conti per le Sezioni con meno di 25 Soci), provvederanno ad inviare a ciascun Socio:

a) l' elenco dei Soci che godono dei diritti sociali;

b) la scheda di votazione;

c) l'elenco dei candidati ove ve ne siano;

d) una busta preindirizzata e preaffrancata per la restituzione della scheda.

Le candidature dovranno essere presentate dagli interessati al Collegio Sindacale od al Sindaco-Revisore

dei Conti, ove esista, per iscritto, entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale o dal Sindaco-Revisore dei

Conti. L'Assemblea, comunque, può prevedere modalità diverse per le elezioni.

Art. 13 CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni. La data e l’ora della convocazione, nonché

l'ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto o

mediante avviso affisso nella bacheca dei locali della Sezione, se esistenti. Lo stesso avviso deve essere inviato

al Collegio Sindacale o al Sindaco-Revisore dei Conti che hanno la facoltà di partecipare alle riunioni senza

diritto di voto.

In casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i

Sindaci, con un preavviso di almeno 24 ore. Tutti i Soci possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo,

come uditori, senza aver diritto di parola o di voto.

Art. 1 6 POTERI

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per Legge o per Statuto ARI non sia di esclusiva

competenza dell’Assemblea Generale dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo da parere sull’ammissione

degli aspiranti Soci ARI, la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca dei locali della

Sezione (se esistenti) per 15 giorni per permettere ai Soci di esprimere eventuali osservazioni.

Le decisioni e le Delibere del Consiglio Direttivo della Sezione che comportino oneri finanziari superiori

alle disponibilità di cassa e di bilancio in genere, debbono essere preventivamente approvate dall’Assemblea

Generale dei Soci che se ne assume in toto la responsabilità.

Art. 17 VALIDITA' DELLE ADUNANZE

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno tre membri;

nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice

Presidente, con l'assistenza del Segretario. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza di voti ( 50 % + 1);

in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 18 ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo deve

procedere alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti, o cooptazione.

Ciò fino ad un massimo di due Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il

rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.

CAPO III - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art. 19 LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel Libro delle Adunanze e

delle Deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l’indicazione della data in cui è stata presa e

dei voti favorevoli riportati, e altresì iscritta nel suddetto Libro a fogli progressivamente numerati, vistati e

siglati dal Collegio Sindacale all'inizio ed alla fine di ogni anno.

Ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Identiche formalità si devono esperire

nel Libro delle Adunanze e delle Delibere dell'Assemblea. Copia delle Delibere del Consiglio e dell’Assemblea

deve essere affissa all’albo della Sezione e, ove manchi la Sede, portato a conoscenza dei Soci tramite circolare.

Art. 20 LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARIO

La Sezione deve tenere, oltre ai Libri di cui sopra al precedente art. 19:

a) Libro Giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro con

indicazione singola di ogni operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli

originali dei documenti relativi ( lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc.), con l’autorizzazione al

pagamento firmata dal Presidente.

b) Libro Inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione.

Come il Libro sociale, di cui il Giornale ed il Libro Inventario devono essere progressivamente numerati, vistati

e siglati dal Collegio Sindacale alla fine ed all'inizio di ogni anno.

Art. 21 LIBRI FACOLTATIVI

La Sezione può tenere altri Libri sociali, quando lo ritiene opportuno, per lo svolgimento della sua attività, con le

modalità comuni ai libri sociali obbligatori, già visto agli artt. 1 9 e 2 0.

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 ELEZIONI

I1 Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, eletti per Referendum tra i Soci Effettivi in

regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali.

I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Le elezioni del Collegio Sindacale o del

Sindaco Revisore dei Conti (ove previsto) avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo e

quello più anziano per età ne assume la Presidenza. E' compito degli stessi curare le elezioni due mesi prima

della scadenza del mandato.

Art. 23 POTERI

Il Collegio Sindacale o il Sindaco-Revisore dei Conti esercitano il controllo generale

sull’amministrazione della Sezione e sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni per Referendum.

In particolare controllano 1' organizzazione del Referendum e lo scrutinio dei voti per il quale può farsi

assistere da uno o più Soci.

Art. 24 VACANZA DEI SINDACI

In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci, rimasti in carica, provvederanno alla sostituzione nominando

il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell’elezione dei membri del

Consiglio Sindacale. Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, verrà

nominato il Socio Effettivo più anziano per età. In assenza di Candidati, aventi diritto alla sostituzione, i Sindaci

indiranno un’Assemblea Straordinaria nella quale si procederà all’elezione del Sindaco mancante. Il Sindaco

così nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il Collegio stesso. In caso di

vacanza di due Sindaci, il Consiglio Direttivo dovrà indire nuove elezioni. I nuovi eletti resteranno anche essi in

carica fino allo scadere del periodo previsto. Per quanto riguarda la Vacanza del Sindaco - Revisore dei Conti, il

Consiglio Direttivo procederà con le stesse modalità dei capoversi precedenti.

Art. 25 GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per 1'

esecuzione di eventuali e particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

L’importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all’atto del conferimento dell’incarico stesso.

CAPO V - VOTAZIONI DELIBERE DELEGHE

Art. 26 VOTAZIONI E DELIBERE

Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum. I Soci possono farsi rappresentare nelle

Assemblee di Sezione, la rappresentanza deve però essere conferita con specifica delega scritta ad altro Socio

avente diritto alla partecipazione stessa. Ogni Socio può rappresentare non più di un Socio.

Art. 27 VOTAZIONI PER REFERENDUM E IN ASSEMBLEA

Le votazioni per il Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea dei Soci;

in questo ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire il Referendum entro 30 giorni dal voto

Assembleare. Il Consiglio Direttivo, all’uopo, trasmette a tutti i Soci, aventi il pieno godimento dei diritti sociali

ed in regola con il pagamento della quota sociale, apposita scheda sotto il Controllo dei Sindaci o del Revisore

dei Conti ove previsto.

a) Le votazioni per il referendum, diretto, segreto, personale, sono indette fra tutti i Soci Effettivi in regola con il

pagamento della quota sociale al momento dell'espressione del voto, e subito prima dell’inizio delle operazioni

di spoglio, ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all’Art. 5 per:

1) la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale o dei Sindaco

Revisore dei Conti ove previsto;

2) lo scioglimento della Sezione;

3) per la revisione e modifica del presente Regolamento;

4) per l’adozione di qualsiasi provvedimento di vitale importanza per la Sezione.

b) tutte le altre Delibere, non contemplate nei precedenti paragrafi, possono essere prese dall’Assemblea dei soci.

Art. 28 CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, le stesse non possono chiudersi prima chi siano

trascorsi 35 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell' ultima scheda. Entro il termine fissato per le

votazioni i Soci possono inviare a mezzo di posta alla Sezione, la scheda con il loro voto, oppure possono

provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente indicati dalla Sezione.

Art. 29 SORVEGLIANZA E SCRUTINIO

Per garantire la regolarità del Referendum, i Sindaci o il Sindaco-Revisore dei Conti, ove prevista,

stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne predispongono 1'invio ai Soci, controllano le

operazioni di scrutinio assistiti da uno o più Soci effettivi. Di ogni Referendum deve essere redatto verbale

firmato dai Sindaci.

Art. 30 PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI

In prima convocazione l’Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria può deliberare quando sia

presente il cinquanta per cento più uno (50% + 1) dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti all’Assemblea di

persona. La stessa percentuale (50% + 1) è richiesta per la validità delle deliberazioni.

Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata per il

giorno successivo. In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e

votanti.

Art. 31 ORGANI DELL'ASSEMBLEA

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. Di norma è il Presidente della Sezione. In

essa funge da Segretario il Segretario di Sezione.

Art. 32 VERBALI DI ASSEMBLEA

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall' Art. 19 del

presente Regolamento. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

Art. 33 OBBLIGHI DEL PRESIDENTE

I1 Presidente eletto, entro il termine massimo di 20 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle

cariche sociali, deve darne comunicazione alla Sede Centrale ed al Comitato Regionale e provvedere a disporre

per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

TITOLO I1 - RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 34 PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte a terzi ed in giudizio sottoscrive gli atti sociali di ordinaria

amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con gli Enti Locali, ivi compresi quelli

dipendenti dal Ministero PP TT.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e rappresenta la Sezione in seno al Comitato

Regionale.

Il Vice - Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di questo ultimo.

Art. 35 SEGRETAREO E CASSIERE

Il Segretario è responsabile dell’amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza

ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede assieme al Cassiere, e sulla base delle delibere

del Consiglio Direttivo. a quanto occorre all’Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le

funzioni di Segretario in seno all' Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio Direttivo.

Il Cassiere è responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Collegio Sindacale o al Sindaco-

Revisore dei Conti, ove previsto, e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da

quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 EFFICACIA OBBLIGATORIA

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti: dalla data della loro iscrizione per i nuovi

Soci e dalla data di approvazione, per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo

Statuto vigente, al Regolamento di Attuazione dello Statuto ed al Regolamento del Comitato Regionale.

Art. 37 SANZIONI 1DISCIPLXNAFt.I

I Soci morosi per un periodo di 2 anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione

o verso 1' ARI sono deferiti, con delibera del Consiglio Direttiva, al Comitato Regionale che, dopo avere sentito

gli interessati ed avere accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l’esclusione del Socio

dall’ARI presso il Consiglio Direttiva Nazionale.

L’eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti di cui all’art. 5.

Art. 38 SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE

In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva (crediti,

debiti, ecc.) sono devoluti, dopo la loro liquidazione, al Comitato Regionale Sicilia. In ogni caso non si potrà mai

procedere alla divisione dell’attivo tra i Soci.

Art. 39 APPROVAZIONE DEL COMITATO REGIONALE

Questo Regolamento, unico per tutte le Sezioni Siciliane, è stato approvato, all’unanimità, dal Comitato

Regionale Sicilia, a Partanna - TP, nella riunione del 22 giugno 1987, verbale n. 15 e reso immediatamente

esecutivo.

La prima modifica é stata deliberata, all'unanimità, dal Comitato Regionale, nella seduta del 23.02.03, a

Caltanissetta, verbale n.30. La modifica ha effetto immediato e non ha effetto retroattivo.

 

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