A . R . I .
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
COMITATO REGIONALE SICILIA
REGOLAMENTO DELLE SEZIONI A.R.I. SICILIANE
SEZIONE A.R.I. di
PALERMODISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPI
La Sezione ARI di PALERMO fu costituita il 19/08/1954 in base agli artt. 50 e 52 dello Statuto Sociale
approvato con D. P. R. 24 novembre 1977, n.1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di
Attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale ha lo scopo di cooperare con la Sede
Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo della Associazione e per il miglior conseguimento
degli scopi di cui all'art.3 dello Statuto Sociale, del Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento
Regionale.
Art. 2 COMPETENZE
Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione ARI costituita nel capoluogo ha
competenza territoriale provinciale, esclusi i Comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi
accordi.
Art. 3 PATRIMONIO
Il patrimonio della Sezione é costituito:
a) dalla biblioteca;
b) da donazioni, lasciti, e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano questi ultimi
persone fisiche o giuridiche);
c)da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
d) da beni mobili, arredi, e cancelleria;
e) da beni immobili;
f)da tutto ciò che non previsto espressamente alle lettere [c] [d] [e], risulta dal Libro Inventario.
Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall’Assemblea Ordinaria
alla costituzione o all'accrescimento di un fondo di riserva.
Ari. 4 AMMISSIONE E QUOTA
Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all’Art. 9 dello Statuto ARI.
La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale, annualmente
fissata e resa nota entro e non oltre i1 31 ottobre di ogni anno, dal Consiglio Direttiva Nazionale. Il versamento
della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente.
A partire da tale data e fino alla data dello avvenuto pagamento, al Socio, non in regola, verranno sospesi tutti i
diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.
I soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi, i soci
Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.
Art. 5 DIRITTI DEI SOCI
I Soci della Sezione ARI, in regola con i1 pagamento della quota associativa, hanno diritto:
a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei Referendum (solo Soci Effettivi);
b) a ricevere eventuali pubblicazioni di Sezione;
c) a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
d) a usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo de1l’ARI;
e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le documentazioni varie di proprietà della
Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
f ) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di
un nuovo Socio o contro la permanenza nell' Associazione di una persona che ritenga priva dei requisiti necessari
o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'ARI.
Art. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE
I Soci della Sezione devono mantenere un comportamento esemplare nello svolgimento dell’attività
radioantistica evitando di dar luogo a rimostranze e lamentele da parte di terzi e di consoci. I soci hanno
l'obbligo di tenere informato il Consiglio Direttivo di Sezione su qualsiasi controversia dovessero loro incorrere
nel corso della loro attività radioantistica ed i casi ritenuti gravi dal Consiglio Direttivo dovranno essere posti al
vaglio del Comitato Regionale. I1 recesso e l’esclusione del Socio avvengono ai sensi dell’Art. 12 lettere a) e
b) dello Statuto ARI e comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione ARI di
appartenenza.
ORDINAMENTO
TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE
Art. 7 ORGANI
Sono organi della Sezione:
a) L'Assemblea Generale dei Soci della Sezione;
b) Il Presidente;
c) Il Consiglio Direttivo;
d) Il Collegio Sindacale.
.
CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 8 COMPOSIZIONE
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse sono composte da tutti i Soci ARI iscritti alla Sezione
in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al
precedente
Art. 5.Art. 9 ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea Ordinaria è convocata una volta all' anno e normalmente entro il 30 Aprile, ma non oltre il
30 Giugno.
Art. 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od il Collegio Sindacale
lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Effettivi
iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di
cui all’art. 5. In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro, e non
oltre, un mese dalla richiesta.
Art. 11 FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo stabilisce, di volta in volta, il giorno, l'ora ed il luogo dell’Assemblea Ordinaria o
straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno. Provvede, altresì, a rendere note tali indicazioni ai soci
mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta, per mezzo di lettera semplice, almeno 20 giorni prima
della data de1l’Assemblea stessa e copia di tale convocazione dovrà essere affissa all’albo dei locali della
Sezione, se esistenti.
Il Socio godente dei diritti, di cui al precedente art. 5, potrà chiedere al Consiglio Direttivo l’inserimento
all’Ordine del Giorno di determinati argomenti. Tale richiesta dovrà essere controfirmata da almeno 5 Soci,
godenti anch' essi dei diritti di cui al precedente art. 5, e dovrà essere posta all'ordine del Giorno alla prima
Assemblea utile della Sezione.
Ad. 12 COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
All’Assemblea Ordinaria dei Soci, devono essere sottoposti:
a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento della Sezione;
b) il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario decorso ed il preventivo dell’esercizio finanziario dell'anno
corrente.
Agli effetti contabili l’esercizio finanziario inizierà il primo Gennaio e terminerà il trentuno di Dicembre.
Dal rendiconto e dal preventivo di spesa deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della
Sezione;
c) la relazione del Collegio Sindacale sull’andamento della gestione contabile;
d) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo, sia dal Collegio Sindacale, che dai singoli
Soci in armonia con il precedente Art. 11
CAPO II - CONSIGLIO DIRETTTVO
Art. 13 COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo è composto da sette Consiglieri eletti per Referendum segreto, personale e diretto
fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed eventi il godimento di tutti i diritti sociali.
Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge, con votazione segreta, fra i suoi componenti:
a) il Presidente
b) un Vice Presidente
c) un Segretario
d) un Cassiere
Nel caso che la Sezione sia composta con meno di 25 Soci, il Consiglio Direttivo dovrà essere composto
da 3 Consiglieri che eleggeranno con votazione segreta fra i suoi componenti:
a) il Presidente
b) un Vicepresidente
c) un Segretario-Cassiere
Il Collegio Sindacale sarà sostituito da un Sindaco Revisore dei conti.
Art. 14 ELEZIONE
Per 1' elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale o del Sindaco – Revisore dei Conti, i Sindaci o il
Sindaco - Revisore dei Conti per le Sezioni con meno di 25 Soci), provvederanno ad inviare a ciascun Socio:
a) l' elenco dei Soci che godono dei diritti sociali;
b) la scheda di votazione;
c) l'elenco dei candidati ove ve ne siano;
d) una busta preindirizzata e preaffrancata per la restituzione della scheda.
Le candidature dovranno essere presentate dagli interessati al Collegio Sindacale od al Sindaco-Revisore
dei Conti, ove esista, per iscritto, entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale o dal Sindaco-Revisore dei
Conti. L'Assemblea, comunque, può prevedere modalità diverse per le elezioni.
Art. 13 CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni. La data e l’ora della convocazione, nonché
l'ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto o
mediante avviso affisso nella bacheca dei locali della Sezione, se esistenti. Lo stesso avviso deve essere inviato
al Collegio Sindacale o al Sindaco-Revisore dei Conti che hanno la facoltà di partecipare alle riunioni senza
diritto di voto.
In casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i
Sindaci, con un preavviso di almeno 24 ore. Tutti i Soci possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo,
come uditori, senza aver diritto di parola o di voto.
Art. 1 6 POTERI
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per Legge o per Statuto ARI non sia di esclusiva
competenza dell’Assemblea Generale dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo da parere sull’ammissione
degli aspiranti Soci ARI, la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca dei locali della
Sezione (se esistenti) per 15 giorni per permettere ai Soci di esprimere eventuali osservazioni.
Le decisioni e le Delibere del Consiglio Direttivo della Sezione che comportino oneri finanziari superiori
alle disponibilità di cassa e di bilancio in genere, debbono essere preventivamente approvate dall’Assemblea
Generale dei Soci che se ne assume in toto la responsabilità.
Art. 17 VALIDITA' DELLE ADUNANZE
Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno tre membri;
nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice
Presidente, con l'assistenza del Segretario. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza di voti ( 50 % + 1);
in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Art. 18 ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI
In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo deve
procedere alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti, o cooptazione.
Ciò fino ad un massimo di due Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il
rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.
CAPO III - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI
Art. 19 LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel Libro delle Adunanze e
delle Deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l’indicazione della data in cui è stata presa e
dei voti favorevoli riportati, e altresì iscritta nel suddetto Libro a fogli progressivamente numerati, vistati e
siglati dal Collegio Sindacale all'inizio ed alla fine di ogni anno.
Ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Identiche formalità si devono esperire
nel Libro delle Adunanze e delle Delibere dell'Assemblea. Copia delle Delibere del Consiglio e dell’Assemblea
deve essere affissa all’albo della Sezione e, ove manchi la Sede, portato a conoscenza dei Soci tramite circolare.
Art. 20 LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARIO
La Sezione deve tenere, oltre ai Libri di cui sopra al precedente art. 19:
a) Libro Giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro con
indicazione singola di ogni operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli
originali dei documenti relativi ( lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc.), con l’autorizzazione al
pagamento firmata dal Presidente.
b) Libro Inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione.
Come il Libro sociale, di cui il Giornale ed il Libro Inventario devono essere progressivamente numerati, vistati
e siglati dal Collegio Sindacale alla fine ed all'inizio di ogni anno.
Art. 21 LIBRI FACOLTATIVI
La Sezione può tenere altri Libri sociali, quando lo ritiene opportuno, per lo svolgimento della sua attività, con le
modalità comuni ai libri sociali obbligatori, già visto agli artt. 1 9 e 2 0.
CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE
Art. 22 ELEZIONI
I1 Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, eletti per Referendum tra i Soci Effettivi in
regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali.
I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Le elezioni del Collegio Sindacale o del
Sindaco Revisore dei Conti (ove previsto) avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo e
quello più anziano per età ne assume la Presidenza. E' compito degli stessi curare le elezioni due mesi prima
della scadenza del mandato.
Art. 23 POTERI
Il Collegio Sindacale o il Sindaco-Revisore dei Conti esercitano il controllo generale
sull’amministrazione della Sezione e sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni per Referendum.
In particolare controllano 1' organizzazione del Referendum e lo scrutinio dei voti per il quale può farsi
assistere da uno o più Soci.
Art. 24 VACANZA DEI SINDACI
In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci, rimasti in carica, provvederanno alla sostituzione nominando
il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell’elezione dei membri del
Consiglio Sindacale. Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, verrà
nominato il Socio Effettivo più anziano per età. In assenza di Candidati, aventi diritto alla sostituzione, i Sindaci
indiranno un’Assemblea Straordinaria nella quale si procederà all’elezione del Sindaco mancante. Il Sindaco
così nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il Collegio stesso. In caso di
vacanza di due Sindaci, il Consiglio Direttivo dovrà indire nuove elezioni. I nuovi eletti resteranno anche essi in
carica fino allo scadere del periodo previsto. Per quanto riguarda la Vacanza del Sindaco - Revisore dei Conti, il
Consiglio Direttivo procederà con le stesse modalità dei capoversi precedenti.
Art. 25 GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per 1'
esecuzione di eventuali e particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
L’importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all’atto del conferimento dell’incarico stesso.
CAPO V -
VOTAZIONI DELIBERE DELEGHEArt. 26 VOTAZIONI E DELIBERE
Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum. I Soci possono farsi rappresentare nelle
Assemblee di Sezione, la rappresentanza deve però essere conferita con specifica delega scritta ad altro Socio
avente diritto alla partecipazione stessa. Ogni Socio può rappresentare non più di un Socio.
Art. 27 VOTAZIONI PER REFERENDUM E IN ASSEMBLEA
Le votazioni per il Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea dei Soci;
in questo ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire il Referendum entro 30 giorni dal voto
Assembleare. Il Consiglio Direttivo, all’uopo, trasmette a tutti i Soci, aventi il pieno godimento dei diritti sociali
ed in regola con il pagamento della quota sociale, apposita scheda sotto il Controllo dei Sindaci o del Revisore
dei Conti ove previsto.
a) Le votazioni per il referendum, diretto, segreto, personale, sono indette fra tutti i Soci Effettivi in regola con il
pagamento della quota sociale al momento dell'espressione del voto, e subito prima dell’inizio delle operazioni
di spoglio, ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all’Art. 5 per:
1) la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale o dei Sindaco
Revisore dei Conti ove previsto;
2) lo scioglimento della Sezione;
3) per la revisione e modifica del presente Regolamento;
4) per l’adozione di qualsiasi provvedimento di vitale importanza per la Sezione.
b) tutte le altre Delibere, non contemplate nei precedenti paragrafi, possono essere prese dall’Assemblea dei soci.
Art. 28 CHIUSURA DELLE VOTAZIONI
Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, le stesse non possono chiudersi prima chi siano
trascorsi 35 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell' ultima scheda. Entro il termine fissato per le
votazioni i Soci possono inviare a mezzo di posta alla Sezione, la scheda con il loro voto, oppure possono
provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente indicati dalla Sezione.
Art. 29 SORVEGLIANZA E SCRUTINIO
Per garantire la regolarità del Referendum, i Sindaci o il Sindaco-Revisore dei Conti, ove prevista,
stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne predispongono 1'invio ai Soci, controllano le
operazioni di scrutinio assistiti da uno o più Soci effettivi. Di ogni Referendum deve essere redatto verbale
firmato dai Sindaci.
Art. 30 PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI
In prima convocazione l’Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria può deliberare quando sia
presente il cinquanta per cento più uno (50% + 1) dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti all’Assemblea di
persona. La stessa percentuale (50% + 1) è richiesta per la validità delle deliberazioni.
Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata per il
giorno successivo. In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e
votanti.
Art. 31 ORGANI DELL'ASSEMBLEA
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. Di norma è il Presidente della Sezione. In
essa funge da Segretario il Segretario di Sezione.
Art. 32 VERBALI DI ASSEMBLEA
Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall' Art. 19 del
presente Regolamento. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
Art. 33 OBBLIGHI DEL PRESIDENTE
I1 Presidente eletto, entro il termine massimo di 20 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle
cariche sociali, deve darne comunicazione alla Sede Centrale ed al Comitato Regionale e provvedere a disporre
per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.
TITOLO I1 - RAPPRESENTANZA E FIRMA
Art. 34 PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte a terzi ed in giudizio sottoscrive gli atti sociali di ordinaria
amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con gli Enti Locali, ivi compresi quelli
dipendenti dal Ministero PP TT.
Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e rappresenta la Sezione in seno al Comitato
Regionale.
Il Vice - Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di questo ultimo.
Art. 35 SEGRETAREO E CASSIERE
Il Segretario è responsabile dell’amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza
ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede assieme al Cassiere, e sulla base delle delibere
del Consiglio Direttivo. a quanto occorre all’Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le
funzioni di Segretario in seno all' Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio Direttivo.
Il Cassiere è responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Collegio Sindacale o al Sindaco-
Revisore dei Conti, ove previsto, e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da
quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36 EFFICACIA OBBLIGATORIA
Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti: dalla data della loro iscrizione per i nuovi
Soci e dalla data di approvazione, per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo
Statuto vigente, al Regolamento di Attuazione dello Statuto ed al Regolamento del Comitato Regionale.
Art. 37 SANZIONI 1DISCIPLXNAFt.I
I Soci morosi per un periodo di 2 anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione
o verso 1' ARI sono deferiti, con delibera del Consiglio Direttiva, al Comitato Regionale che, dopo avere sentito
gli interessati ed avere accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l’esclusione del Socio
dall’ARI presso il Consiglio Direttiva Nazionale.
L’eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti di cui all’art. 5.
Art. 38 SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva (crediti,
debiti, ecc.) sono devoluti, dopo la loro liquidazione, al Comitato Regionale Sicilia. In ogni caso non si potrà mai
procedere alla divisione dell’attivo tra i Soci.
Art. 39 APPROVAZIONE DEL COMITATO REGIONALE
Questo Regolamento, unico per tutte le Sezioni Siciliane, è stato approvato, all’unanimità, dal Comitato
Regionale Sicilia, a Partanna - TP, nella riunione del 22 giugno 1987, verbale n. 15 e reso immediatamente
esecutivo.
La prima modifica é stata deliberata, all'unanimità, dal Comitato Regionale, nella seduta del 23.02.03, a
Caltanissetta, verbale n.30. La modifica ha effetto immediato e non ha effetto retroattivo.